Art. 160 · Attribuzioni di funzioni particolari
Parte SECONDACapo I

Art. 160

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Attribuzioni di funzioni particolari

In vigore dal 9 feb 1957
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari del direttore generale, del direttore di divisione, del direttore di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-160