Art. 151 · Ordinamento
Titolo XI

Art. 151

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Ordinamento

In vigore dal 9 feb 1957
Per l'insegnamento e, per le attività di studio si provvede mediante professori titolari di università ed impiegati dello Stato comandati presso la Scuola superiore. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di studio, secondo, le norme di legge per il conferimento d'incarichi e supplenze. L'ammissione ai corsi per il personale avviene su domanda dell'interessato in relazione all'anzianità nella qualifica ed ai giudizi complessivi riportati. La frequenza ai corsi può, però, essere obbligatoria. L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell' costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che per scrutinio, alle qualifiche superiori. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il tesoro e con il ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabiliti gli organi direttivi ed esecutivi, l'ordinamento didattico ed amministrativo nonché le norme di attuazione delle disposizioni del presente titolo.
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