Titolo II
Art. 15
67 / 386Segreto d'ufficio
In vigore dal 2 set 1990
1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.
Note all'articolo
- La L. 7 agosto 1990, n. 241 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che tale modifica ha effetto "dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-15