Capo II
Art. 147
46 / 386Adunanze del Consiglio di amministrazione
In vigore dal 23 nov 1961
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto ed in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non menu di tre membri.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-147