Art. 14 · Orario di servizio
Titolo II

Art. 14

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Orario di servizio

In vigore dal 21 apr 1983
L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Note all'articolo

  • La L. 29 marzo 1983, n. 93 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-14