Titolo IX
Art. 133
266 / 386Rinvio
In vigore dal 9 feb 1957
Al persona ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-133