Art. 133 · Rinvio
Titolo IX

Art. 133

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Rinvio

In vigore dal 9 feb 1957
Al persona ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-133