Art. 131 · Collocamento a riposo
Capo IV

Art. 131

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Collocamento a riposo

In vigore dal 9 feb 1957
Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-131