Art. 126 · Dimissioni dell'impiegata coniugata
Titolo VIIICapo I

Art. 126

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Dimissioni dell'impiegata coniugata

In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione è concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-126