Art. 121 · Riapertura del procedimento
Sez. II

Art. 121

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Riapertura del procedimento

In vigore dal 9 feb 1957
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura del procedimento è disposta dal ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli e seguenti. Il ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato sentito il Consiglio di amministrazione.
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