Art. 12 · Obbligo della residenza
Titolo II

Art. 12

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Obbligo della residenza

In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-12