Titolo SECONDO
Art. 4
4 / 43In vigore dal 31 mar 1957
Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall' della legge, intende essere assunto in qualità di apprendista presso un'impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale.
deve iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.
L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:
1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;
2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti;
3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-4