Art. 39
Titolo QUINTO

Art. 39

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In vigore dal 31 mar 1957
Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dall'inizio dell'attività dei corsi stessi. Qualora l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attività dei corsi, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, può disporre l'avviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-39