Art. 37
Titolo QUINTO

Art. 37

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In vigore dal 31 mar 1957
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in relazione ai corsi di insegnamento complementare aziendali o interaziendali e a quelli effettuarsi dalle scuole di Stato e dagli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, predispongono il piano annuale provinciale dei corsi di insegnamento complementare e lo inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione. Per le Regioni a statuto speciale i piani provinciali sono inoltrati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentito il competente organo regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-37