Art. 36
Titolo QUINTO

Art. 36

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In vigore dal 31 mar 1957
Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nell'azienda. Le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze. Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio. Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autorità scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-36