Titolo QUINTO
Art. 33
33 / 43In vigore dal 31 mar 1957
I programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare possono prevedere, in relazione alla durata dell'apprendistato stabilita per le varie categorie professionali, l'effettuazione di uno, ovvero di più corsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-33