Titolo QUARTO
Art. 28
28 / 43In vigore dal 31 mar 1957
Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente all'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dell', i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giorni dall'assunzione.
Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-28