Art. 27
Titolo QUARTO

Art. 27

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In vigore dal 31 mar 1957
Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dell'apprendistato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-27