Titolo QUARTO
Art. 27
27 / 43In vigore dal 31 mar 1957
Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dell'apprendistato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-27