Titolo TERZO
Art. 25
25 / 43In vigore dal 31 mar 1957
Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la località di effettuazione, con le modalità stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.
La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all' della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorità scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-25