Art. 18
Titolo TERZO

Art. 18

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In vigore dal 31 mar 1957
Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l'apprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso. La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, può essere, per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-18