Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma in data 23 novembre 1956 e del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Latina in data 1 dicembre 1956, per addivenire alla fusione delle due aziende di credito mediante incorporazione della seconda nella prima a norma dell'art. 47 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Decreta: La Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, è incorporata nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, a norma dell'art. 47 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 145. - CARLOMAGNO
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