Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto approvato con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243, successivamente modificato col regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1850, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 677; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1433, con il quale venne modificata la misura delle indennità stabilite dal citato regolamento; Visto il nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1263; Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto nuovo regolamento; Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812, è sostituito da quello annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 76. - RELLEVA
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