Art. 5
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 5

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In vigore dal 16 feb 1957
Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue: Presidente: il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette. Membri: 1) un ispettore generale amministrativo, addetto alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, vice presidente; 2) il capo del personale delle dogane o in mancanza, il funzionario che lo sostituisce; 3) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale delle dogane, designato dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale. In caso di pluralità di sindacati, il rappresentante verrà scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali. Ciascun sindacato potrà designare soltanto un nominativo tra gli impiegati di ruolo delle dogane, residenti a Roma, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale delle dogane. Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato; 4) quattro rappresentanti del personale di ruolo delle dogane, e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva e di un commesso, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale delle dogane, eletti per referendum tra il personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I quattro rappresentanti di cui al presente punto 4) durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.
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