Art. 22
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 22

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In vigore dal 16 feb 1957
L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia al 1 gennaio e termina al 31 dicembre. Non oltre l'adunanza di aprile il presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio già scaduto. Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-22