Art. 21
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 21

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In vigore dal 16 feb 1957
Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette. Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato garantiti dallo Stato o in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-21