Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane
Art. 18
18 / 25In vigore dal 16 feb 1957
Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del fondo e dai segretario.
I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciato alla Tesoreria dai ricevitori doganali, staccandole da appositi registri a matrice e figlia.
Le ricevute degli interessati devono, dai ricevitori doganali, essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.
Al termine dell'anno finanziario i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette di introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-18