Art. 17
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 17

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In vigore dal 16 feb 1957
Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione e trasmesse per il tramite del capo della circoscrizione doganale entro il termine massimo di dieci giorni, corredate del verbale firmato da tutti i componenti il Comitato consultivo circoscrizionale e dei documenti comprovanti le spese sostenute dai richiedenti. Qualora per l'istruttoria delle domande sia necessario un tempo maggiore, dovrà esserne indicato il motivo nel verbale anzidetto. Le domande di sovvenzione a titolo di contributo per le spese funerarie dovranno essere immediatamente trasmesse, con i prescritti documenti, al presidente del Consiglio di amministrazione, non occorrendo, per esse, il parere del Comitato consultivo circoscrizionale. Le domande di sovvenzione presentate da impiegati con qualifica non inferiore a direttore di prima classe ed equiparata saranno trasmesse dagli interessati, con i relativi documenti, direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dagli iscritti al Fondo assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dai capo della circoscrizione doganale, saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite a con motivato parere dei capi degli uffici presso i quali essi prestano servizio a cura dei quali devono essere compiuti gli accertamenti di cui al primo e secondo comma dell'.
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