Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane
Art. 15
15 / 25In vigore dal 29 ott 1959
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dello saranno corrisposte:
1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermità;
2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravità e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;
3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un parente ed affine entro il 3° grado già convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sarà immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilità di cui al precedente lettera h).
In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in mancanza, sarà corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'.
Nei casi di morte, non per causa di servizio, dello iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall', la sovvenzione sarà aumentata del 20%;
4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:
a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi, manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti;
b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;
c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Università, Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);
d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-15