Art. 10
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 10

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In vigore dal 16 feb 1957
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo. Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all', lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui un appartenente al ruolo provinciale delle dogane, può anche provvedere, con carattere di urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'. Spetta altresì al presidente di provvedere al pagamento delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalità di cui al punto 3) dell'. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il presidente informa il Consiglio, alla prima adunanza, dei provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-10