Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 apr 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi in Belgrado il 1 marzo 1956 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata: a) Accordo, con annessi scambi di Note, relativo alle forniture speciali, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 dell'Accordo stesso; b) Accordo, con annessi scambi di Note, relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, a decorrere dalla sua entrata in vigore e cioè dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti: di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 185. - CARLOMAGNO
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