Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 31 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Visti la convenzione ed il regolamento internazionale per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano del 22 ottobre 1923, approvati con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e ratificati il 5 agosto 1927; Visto il Codice della navigazione; Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 24 settembre 1956 tra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante della Società Navigazione Lago di Lugano per la concessione del servizio di navigazione sul lago di Lugano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 1956 GRONCHI ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 20. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1519#art-1