Art. 8
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo II

Art. 8

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In vigore dal 26 gen 1957
La permanenza nei Collegi è consentita fino al compimento del diciottesimo anno di età dell'assistito. Prima di tale termine può essere sospesa o negata per motivi disciplinari o di salute o per mancata promozione dovuta a scarso profitto o difetto di applicazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-8