Art. 31
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo VIII

Art. 31

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In vigore dal 6 lug 1965
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa alla soppressione dell'Ente, il Consiglio di amministrazione, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, propone al Ministro per le finanze le modalità della liquidazione e la nomina di due liquidatori, da scegliersi uno tra il personale della carriera amministrativa centrale del Ministero delle finanze ed uno tra gli ufficiali del Corpo di sede in Roma, aventi grado non inferiore, rispettivamente, a direttore di divisione e a colonnello. Il Ministro provvede con decreto. L'attivo netto di liquidazione e il patrimonio immobiliare dell'Ente sono devoluti in proprietà a titolo gratuito al Fondo Massa della Guardia di finanza. Il Ministro: ANDREOTTI

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 aprile 1965, n. 677 ha disposto che all'art. 31 la locuzione "Fondo massa guardia di finanza", e' sostituita dalle parole "Fondo di assistenza per i finanzieri".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-31