Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo VII
Art. 30
30 / 31In vigore dal 26 gen 1957
L'Ente è posto sotto la tutela e vigilanza del Ministro per le finanze, che le attua a mezzo del Comandante generale della Guardia di finanza.
Il Comandante generale provvede ad ordinare ispezioni almeno una volta all'anno ed occorrendo a disporre inchieste.
Le relazioni ispettive sono a cura dello stesso Comandante comunicate al Consiglio di amministrazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-30