Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo II
Art. 3
3 / 31In vigore dal 26 gen 1957
Per l'attuazione degli scopi di cui al precedente , l'Ente mette a concorso periodicamente i posti disponibili nei Collegi gestiti in proprio o convenzionati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-3