Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo VI
Art. 27
27 / 31In vigore dal 26 gen 1957
I direttori sono alla dipendenza del presidente che coadiuvano in tutto quanto concerne la gestione dei Collegi.
Essi attuano i provvedimenti decisi dagli organi statutari, provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, sovrintendendo alla disciplina ed al buon andamento dei Collegi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-27