Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo V
Art. 24
24 / 31In vigore dal 26 gen 1957
Il servizio di tesoreria dell'Ente può essere affidato ad un Istituto di credito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-24