Art. 23
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo V

Art. 23

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In vigore dal 26 gen 1957
Entro il 31 marzo di ciascun anno viene approvato il bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il bilancio consuntivo e la situazione economico patrimoniale dell'esercizio scaduto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-23