Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo I
Art. 2
2 / 31In vigore dal 26 gen 1957
L'Ente ha lo scopo di provvedere all'educazione degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi, grado, avviandoli ad un indirizzo scolastico o ad un piano d'istruzione a carattere professionale, in relazione alle loro capacità e attitudini nonché alla possibilità del loro futuro inserimento nelle categorie di lavoratori qualificati e specializzati.
Nei casi ed alle condizioni previsti dal presente statuto, l'assistenza può essere estesa ai figli dei militari del Corpo in servizio o in congedo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-2