Art. 17
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo IV

Art. 17

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In vigore dal 26 gen 1957
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessario che siano effettivamente presenti almeno quattro componenti del Consiglio oltre al presidente o il vice presidente. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni si intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-17