Art. 14
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo IV

Art. 14

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In vigore dal 26 gen 1957
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo gli adempimenti di legge o del presente statuto. Esso in particolare: 1) delibera: a) sull'ammissione ai benefici dell'assistenza gratuita od a retta ridotta, nonché sulla sospensione e cessazione dell'assistenza; b) sull'indirizzo degli studi o del corso d'istruzione a cui avviare gli assistiti; c) sulle modificazioni dello statuto; d) sugli schemi dei regolamenti di amministrazione e di contabilità dell'Ente; e) sulla nomina, sospensione e cessazione dalla carica di direttore e di economo consegnatario; f) sull'assunzione, sospensione, licenziamento e disciplina dei dipendenti impiegati e salariati; g) sulle proposte di ratifica degli atti d'urgenza compiuti dal presidente e in sua assenza dal vice presidente; h) sugli investimenti di denaro dell'Ente da effettuarsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 2) approva: i) i regolamenti interni dei Collegi gestiti in proprio; l) il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la situazione economica patrimoniale; m) le eventuali convenzioni per affidare il servizio di tesoreria ad Istituti di credito; 3) decide sui reclami degli assistiti.
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