Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo IV
Art. 14
14 / 31In vigore dal 26 gen 1957
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo gli adempimenti di legge o del presente statuto.
Esso in particolare:
1) delibera:
a) sull'ammissione ai benefici dell'assistenza gratuita od a retta ridotta, nonché sulla sospensione e cessazione dell'assistenza;
b) sull'indirizzo degli studi o del corso d'istruzione a cui avviare gli assistiti;
c) sulle modificazioni dello statuto;
d) sugli schemi dei regolamenti di amministrazione e di contabilità dell'Ente;
e) sulla nomina, sospensione e cessazione dalla carica di direttore e di economo consegnatario;
f) sull'assunzione, sospensione, licenziamento e disciplina dei dipendenti impiegati e salariati;
g) sulle proposte di ratifica degli atti d'urgenza compiuti dal presidente e in sua assenza dal vice presidente;
h) sugli investimenti di denaro dell'Ente da effettuarsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) approva:
i) i regolamenti interni dei Collegi gestiti in proprio;
l) il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la situazione economica patrimoniale;
m) le eventuali convenzioni per affidare il servizio di tesoreria ad Istituti di credito;
3) decide sui reclami degli assistiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-14