Art. 11
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo IV

Art. 11

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In vigore dal 26 gen 1957
L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da: a) un generale di brigata in servizio permanente od in congedo della Guardia di finanza, presidente; b) un colonnello in servizio permanente della Guardia di finanza, vice presidente; c) un colonnello in congedo della Guardia di finanza, membro; d) due ufficiali superiori in servizio permanente della Guardia di finanza, membri; e) un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze in servizio presso il Comando generale, membro; f) il cappellano militare capo in servizio nella Guardia di finanza, membro. Esercita le funzioni di segretario senza voto un capitano della Guardia di finanza in servizio permanente od in congedo. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il segretario è nominato dal Comandante generale della Guardia di finanza. Partecipano alla riunione del Consiglio, con voto consultivo, i direttori dei Collegi gestiti in proprio dall'Ente.
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