Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo IV
Art. 11
11 / 31In vigore dal 26 gen 1957
L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da:
a) un generale di brigata in servizio permanente od in congedo della Guardia di finanza, presidente;
b) un colonnello in servizio permanente della Guardia di finanza, vice presidente;
c) un colonnello in congedo della Guardia di finanza, membro;
d) due ufficiali superiori in servizio permanente della Guardia di finanza, membri;
e) un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze in servizio presso il Comando generale, membro;
f) il cappellano militare capo in servizio nella Guardia di finanza, membro.
Esercita le funzioni di segretario senza voto un capitano della Guardia di finanza in servizio permanente od in congedo.
I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il segretario è nominato dal Comandante generale della Guardia di finanza.
Partecipano alla riunione del Consiglio, con voto consultivo, i direttori dei Collegi gestiti in proprio dall'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-11