Art. 10
Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanzaTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 26 gen 1957
Le entrate dell'Ente sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite da rendite patrimoniali. Le straordinarie da volontarie oblazioni, da sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di enti e di privati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-10