Statuto Ente nazionale di assistenza orfani dei militari della Guardia di finanza›Titolo III
Art. 10
10 / 31In vigore dal 26 gen 1957
Le entrate dell'Ente sono ordinarie e straordinarie.
Le ordinarie sono costituite da rendite patrimoniali.
Le straordinarie da volontarie oblazioni, da sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di enti e di privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1490#art-sen-10