Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1917, n. 1212 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055; 4 febbraio 1955, n. 119; 20 settembre 1955, n. 940 e 20 settembre 1955, n. 1547; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare e nuove modifiche proposte;. Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 16 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: 7) Storia delle tradizioni popolari; 8) Storia del Risorgimento; 9) Latino medioevale; 10) Storia della geografia e delle esplorazioni. Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: 7) Storia della pedagogia; 8) Psicologia dell'età evolutiva; 9) Storia delle tradizioni popolari; 10) Storia del Risorgimento. Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: 5) Storia delle tradizioni popolari; 6) Latino medioevale; 7) Storia della grammatica e della lingua italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 141. - CARLOMAGNO
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