Art. 7
7 / 7In vigore dal 13 dic 1956
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, la Facoltà ed i posti di cui al precedente sono senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per l'ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione, che possa spettare ai titolari stessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1956
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-11-09;1312#art-7