Art. 1
1 / 2In vigore dal 22 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificazioni con regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512; 15 novembre 1938, n. 1796 e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
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All'art. 99 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, nel caso di distruzione di prodotti petroliferi custoditi in depositi doganali privati o spediti in transito a mezzo carri ferroviari, è accordato l'abbuono anche dei diritti doganali, purchè ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-10-12;1460#art-1