Art. 9

Art. 9

9 / 23
In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua italiana; pratica di segreteria; contabilità; stenografia; dattilografia; stenodattilografia; lingua inglese; lingua francese; calcolo meccanico; calligrafia; pratica di commercio; geografia economica e merceologia; storia della civiltà dei paesi europei ed extraeuropei; cultura tecnica; tecnica commerciale, dogane, trasporti e assicurazioni; disciplina valutaria; disciplina per gli scambi con l'estero; religione; educazione fisica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1726#art-9