Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 6 nov 1957
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; scienze, disegno; tecnologia; materie tecniche; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1722#art-9