Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 nov 1957
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani; b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; e) Corsi preparatori.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1722#art-3