Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 17 nov 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 settembre 1956 GRONCHI MARTINO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-17;1196#art-3