Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 nov 1956
È istituito un Consolato generale di 2ª categoria in San Marino (Repubblica di San Marino) con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-17;1196#art-2